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"Non bisogna comandare astinenza, sobrietà e continenza allo stomaco, alla gola, al ventre; ma bisogna comandare alle mani di non fornire alla bocca i cibi e le bevande, se non nella giusta misura"
San Francesco di Sales, Trattato dell'Amore di Dio.
SS. MESSE
Lunedì : 8.30 e 18.30
Martedì e Mercoledì: 8.30., 16.00 e 18.30
Giovedì: 7.00, 8.30, 16.00 e 18.30
Venerdì: feria aliturgica
Sabato: 8.30 e 18.00
Domenica: 8.00, 10.00, 11.30 e 18.00
Nota: I venerdì di Quaresima, in analogia al Venerdì santo, il giorno per eccellenza in cui "lo Sposo è stato tolto" sono aliturgici, cioè privi della liturgia eucaristica
VIA CRUCIS
Venerdì: 8.30 e 18.30
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DURANTE LA QUARESIMA
- È vietata la celebrazione di qualsiasi solennità ad eccezione di S. Giuseppe e dell'Annunciazione.
- Sono sempre proibite le Messe votive della B.V Maria e dei Santi. Sono permesse le Messe rituali (senza Gloria) e dei defunti che siano alla notizia della morte, nel giorno della definitiva sepoltura, del 1° anniversario e quelle esequiali.
- Per le celebrazioni delle nozze, gli sposi siano esortati a rispettare nelle formalità esteriori il carattere austero di questo tempo.
- È permesso il suono dell'organo solo per sostenere il canto.
- Non si mettono fiori sull'altare.
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DIGIUNO ED ASTINENZA
Per il rito Ambrosiano obbliga il primo venerdì di Quaresima, 26 febbraio, e il Venerdì Santo, 2 aprile.
1) La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po' di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate».
2) La legge dell'astinenza proibisce l'uso delle carni, come pure de cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
3) Il digiuno e l'astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il primo venerdì Quaresima per il Rito Ambrosiano e il Venerdì della Passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato santo sino alla Veglia pasquale.
4) L'astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì Quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell'anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si deve osservare l'astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
5) Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell'astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
6) Dall'osservanza dell'obbligo della legge del digiuno e dell'astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute. Inoltre, «il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo diocesano, può concedere la dispensa dall'obbligo di osservare il giorno ( ... ) di penitenza, oppure commutarlo altre opere pie; lo stesso può anche il superiore di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto
pontificio, relativamente ai propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa».
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